Informazione Legislativa Legge 4/2013

CORRETTA INFORMAZIONE LEGISLATIVA e LAVORATIVA

Operatore del Massaggio Olistico /Operatore del Benessere

Lo Stato italiano non offre parametri di valutazione per la  formazione di massaggiatore per il benessere ( non esiste un “Diploma” di massaggiatore statale): esiste quello del massofisioterapista, del fisioterapista e dell’estetista, figure professionali preposte al massaggio terapeutico ed estetico.  Per questo motivo una Scuola, un Centro, un’Associazione che svolgono attività di formazione nel massaggio per il benessere e nelle biodiscipline devono essere scelti per il programma di formazione che offrono. Questo vale anche per Regioni,  Provincie e Comuni: è necessario non confondere le “qualifiche regionali professionali” con l’abilitazione all’esercizio della professione. Soprattutto alla luce della nuova legge promulgata in data 14 gennaio 2013 che disciplina l’attività professionale di tutti quei lavoratori che non appartengono ad Albi, Ordini, Collegi. Tra questi lavoratori ci sono anche tutti coloro che operano in ambito olistico.
Legge n° 4/2013: “Disposizioni in data 10 febbraio 2013 della Legge sul riconoscimento delle libere professioni,” entrata definitivamente in vigore con pubblicazione G.U. n. 22 del 26.01.2013.
Con questa legge  l’Italia si è adeguata alla realtà Europea ed ora la preparazione all’interno di percorsi di formazione specifici nel settore del benessere olistico assume una nuova, concreta, dignità professionale. Una legge che sicuramente infastidisce tutti i detrattori delle libere professioni non organizzate in Albi, Ordini, Collegi, ecc.., La presa di posizione da parte di coloro che in tutti questi anni hanno “remato contro”, rallentando l’iter legislativo, non ha bloccato lo sviluppo di professionalità quali il Naturopata, il Counselor e l’Operatore Olistico, che in tutta Europa hanno da tempo dignità equiparate a quelle più tradizionali, ma semplicemente, purtroppo,  consentito il proliferare di persone con scarsa ed equivoca preparazione, ai danni dell’utenza e dell’immagine di seri professionisti.
La legge affida pertanto a libere associazioni professionali il compito di valorizzare le competenze degli associati attraverso il rilascio di un’attestazione di qualifica professionale che agevola la scelta e la tutela del cittadino, diffondendo il rispetto di regole deontologiche, promuovendo la formazione permanente degli iscritti, con  forme di garanzia per gli utenti. Con l’approvazione di questa legge il sistema delle professioni si articola in due modalità organizzative:

professioni organizzate in Ordini, Albi  e Collegi (medici, architetti, avvocati, ecc.)
professioni organizzate in associazioni riconosciute e responsabili, che rispondono della  qualità professionale e del rispetto delle norme deontologiche degli associati nei confronti dell’utenza.

Nel momento in cui una Scuola, un’ Associazione, un Centro privato rilasciano un Attestato a seguito di un percorso formativo professionale (minimo  200 ore) o un Diploma (a conclusione di un ciclo di studio, minimo  400 ore e con valore sempre di attestazione) agisce come “certificazione di diritto privato”, assumendosi la responsabilità di certificare il percorso formativo svolto dalla persona, a seguito di verifiche e monitoraggio delle capacità teoriche e pratiche nel massaggio classico, olistico, bioenergetico: il massaggio per il benessere.
In merito alle numerose realtà private, associative e/o sportive che citano “Attestati riconosciuti” occorre fare un’ulteriore precisazione.
E’ il caso ad esempio dei corsi riconosciuti CSEN, lo stesso CSEN infatti a proposito del massaggio sportivo, non nasconde nulla come evidenziato chiaramente e a grandi lettere sul suo sito:

http://www.csenmilano.it

Sempre parlando in termini di legge, deve essere chiaro che il CONI, Federazione delle Federazioni Sportive, non ha nulla a che fare con la formazione nel campo del massaggio Bioenergetico e Benessere. Il suo nome compare accanto alla sigla di alcune realtà di promozione sportiva, semplicemente perché queste realtà per esistere devono essere riconosciute ed affiliate al CONI.
La Legge chiarisce ogni dubbio riguardo la legittimità a svolgere l’attività di massaggi con quanto sancito dal CNEL (Consiglio Nazionale dell’ Economia e del Lavoro)

L’ ACCADEMIA DI FORMAZIONE PER OPERATORIM OLISTICI del Centro LA FARFALLA DI lUCCA – attesta  il percorso e la formazione professionale utile per un effettivo inserimento nel mondo del lavoro. Tale attestazione è riconosciuto da
S.I.A.F. : la S.I.A.F. è un’associazione professionale di categoria ufficialmente registrata e inserita negli elenchi del Ministero di Grazia e Giustizia, censita nella banca dati del CNEL (Camera Nazionale di Economia del Lavoro),  accreditata presso il CoLAP(Coordinamento Nazionale Libere Associazioni Professionali): ha il compito di promuovere e coordinare il riconoscimento, la tutela e l’attestazione.

Parlare del massaggio spesso crea perplessità e confusione,  ma proprio per questo è indispensabile essere il più precisi e chiari possibile ed è assolutamente legale e tutelato  il  lavoro in tale contesto (massaggio per il benessere) a patto che non si svolgano pratiche estetiche o terapeutiche.
In definitiva, attualmente in Italia  in merito all’attività di Massaggiatore del benessere, olistico e bioenergetico , è considerata attività legittima ai sensi della Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 35, 41) e dal Codice Civile (artt. 2060, 2061, 2229), purché non si sconfini in campi d’azione riservati alle professioni sanitarie propriamente dette (medica, fisioterapica, infermieristica).
L’importante è lavorare seriamente, con regolare partita IVA, iscrizione alla gestione separata per quanto riguarda l’I.N.P.S. e sottoscrivere un’ assicurazione a tutela della professione.
ll codice attività I.N.P.S. è:

Codice 26  “Operatore per il benessere fisico”

L’ Operatore del Benessere – Operatore del Massaggio  è un lavoratore autonomo, non necessita d’iscrizione C.C.I.A.A.
A completamento dell’aspetto professionale e ben definito esiste anche il codice attività ben specifico, per categoria di attività:
“Operatore per il benessere fisico”codice Iva Ateco 96.09.09  – altre attività di servizi alla persona.
Titpologia di attività:

75 – Massaggi
76 – Riflessologia
77 – Pranoterapia
78 – Naturopatia
79 – Atri servizi rivolti al benessere fisico

Le possibilità di lavoro,  anche in un panorama difficile e complesso come quello italiano, sono davvero confortanti e numerose, il settore del benessere è effettivamente uno dei pochi in costante crescita, con una sempre più ampia e articolata richiesta di operatori del benessere presso centri specializzati (centri estetici, centri termali, centri benessere, spa..). L’attività di massaggio per il benessere offre la possibilità di assunzione in qualità di lavoratori dipendenti con contratti legali riferiti alle diverse realtà lavorative, oppure come liberi professionisti con il codice Iva relativo alla professione (96.09.09).

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